Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Novità e primi passi…..

30 novembre 2018

Sono 293 le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, tutte conformi alle disposizioni della Legge Gelli, inserite nell’elenco pubblicato dal Ministero della Salute ed abilitate a predisporre le linee guida  alle quali tutti gli esercenti le professioni sanitarie dovranno attenersi nello svolgimento delle professioni mediche e che il giudice dovrà  valutare nell’accertamento della responsabilità professionale. La Legge Gelli entrata in vigore l’8/03/2017 ed avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitarie”, mira a modificare e di fatto modifica la responsabilità penale nell’esercizio della professione.

La necessità di linee guida che garantiscano maggiormente l’esercizio della professione per ridisegnare i confini della responsabilità medica ed arginare il proliferare i giudizi che in questi anni hanno interessato il mondo medico, rappresentano con la pubblicazione dell’elenco il primo passo concreto per l’attuazione delle disposizioni della legge di riforma.

Si cerca di tentare di prevenire il rischio sanitario e di gestirne la casistica.

Ed infatti il Legislatore, con l’introduzione dell’art. 590 sexies revisiona la configurabilità della colpa grave per il cui accertamento bisognerà considerare le indicazioni delle linee guida, che costituiscono le cosiddette “Buone Pratiche” fornite dalla comunità scientifica.

Dal punto di vista sostanziale non vi sono particolari modifiche sulla responsabilità civile, per la quale permangono vigenti le preesistenti categorie giuridiche, responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. in merito alle condotte dolose e colpose del personale sanitario ed extracontrattuale ex art. 2043 per il singolo professionista.

Le ulteriori previsioni, come l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza, l’obbligo per ciascuna struttura di pubblicare una relazione consuntiva annuale sui sinistri occorsi e le ulteriori misure previste, (possibilità per le regioni di istituire anche un difensore civico, obbligo assicurativo e quant’altro), se concretamente attuate potrebbero realmente consentire un esercizio delle professioni mediche più sicuro per la cura delle persone con una gestione più  tollerabile del rischio.