Pubblico Impiego privatizzato. Stabilizzazione precariato – Vincolo di bilancio e dotazioni organiche. Incidenza

15 gennaio 2019

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n.23019 del 26/09/2018 resa nell’ambito del più ampio contenzioso che ha ad oggetto le rivendicazioni del precariato del pubblico impiego, nello specifico le rivendicazioni dei dipendenti con contratto a termine, dell’Università degli Studi di Siena e nel solco della pronuncia a Sezioni Unite, intervenuta con la sentenza n.19166/2017, ha stabilito il seguente principio –

“In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione del Decreto Legislativo n.165 del 2001 art. 36 – sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell’assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive.”

Ne consegue che la stabilizzazione è un procedimento condizionato dalle leggi di bilancio e condizionato al verificarsi dei vincoli oggettivi, per le università (limite soglia del 40% per il turn over e tetto di bilancio), e dei requisiti soggettivi, (anzianità e reclutamento attraverso procedure concorsuali), quest’ultimo requisito ritenuto dalle sezioni unite imprescindibile con riconoscimento discrezionale alle singole amministrazioni di eventualmente indire apposite selezioni, senza che lo spirare del termine, come precisa l’ultima pronuncia possa dare luogo al verificarsi di trasformazioni e/o proroghe automatiche dei contratti di lavoro flessibili.

Secondo la Cassazione, non sussiste un diritto alla proroga dei contratti che proseguirebbero naturalmente per esigenze di continuità in avvio della procedura di stabilizzazione, diversamente gli enti non potranno più avvalersene se non attraverso l’impiego di altre formule contrattuali.

Ne consegue ancora che dovranno verificarsi tutti presupposti sopra menzionati affinché possa configurarsi un diritto alla stabilizzazione automatica ed il conseguente diritto risarcitorio per la violazione di legge commessa dall’amministrazione pubblica.