Processo telematico che pratichi dubbi interpretativi che trovi ……

12 febbraio 2019

Da luglio 2019 il processo telematico entrerà in vigore anche per il processo tributario e già dottrina e operatori del diritto si sono interrogati su alcuni problemi operativi derivanti dall’interpretazione della relativa norma, con riferimento al potere di attestazione di conformità.

La diatriba è scaturita dalla formulazione dell’art. 25 bis del D.lgs. 546/1992 che espressamente sancisce “Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

Dal tenore letterale della norma in parola sembrerebbe che il potere di autentica spettasse solo ai funzionari dell’Ente impositore o ai suoi difensori, restando esclusi da tale potere i difensori dei contribuenti, con evidente disparità di trattamento delle parti.

Sul punto, il MEF fornendo un’interpretazione “autentica della norma” ha precisato che la facoltà di attestazione di conformità riguarda sia i difensori degli enti impositori, sia quelli dei contribuenti, chiarendo che la volontà del legislatore è stata proprio quella di dar vita ad un provvedimento analogo a quello già previsto per le altre procedure telematiche.