Diritto ICT – Informatica Giuridica – Le nuove frontiere del diritto – Identità Digitale

14 marzo 2019

ICT, acronimo di Information and Communications Technology, è l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni, attraverso tecnologie digitali come internet, reti wireless, telefoni cellulari e altri mezzi di comunicazione.

Si tratta di discipline pervasive in tutti i settori della vita e dell’economia, quindi anche del diritto.

L’utilizzo di tecnologie e del nuovo sistema di comunicazione intergiuridico, concretizzatosi con l’avvio dapprima del processo di informatizzazione dei sistemi di comunicazione tra operatori del diritto e ad oggi con la piattaforma del processo telematico, pur diversificato per varie tipologie di processo, di fatto ha determinato l’applicazione dell’informatica al diritto, con la creazione della cosiddetta categoria della informatica giuridica, con le sottocategorie dell’informatica giuridica normativa e dell’informatica giuridica documentaria, ad oggi non ancora materia di studio nei corsi universitari.

Nelle varie tappe del sistema, il nuovo codice della privacy, rappresenta il tentativo di normare   l’uso di reti, sistemi di informazione e computer, che influenzino e/o coinvolgano i nostri diritti personali, la cosiddetta nuova frontiera del cyberlaw. Con l’utilizzo dei sistemi informatici tutti abbiamo acquisito una identità digitale che necessita di protezione da eventuali utilizzi impropri, finanche alla gestione dei propri dati social o sulle reti post mortem, attraverso il cosiddetto testamento digitale, pur se ancor limitatamente. Nel disporre del dopo di noi, il DLgs 101/2018 – GDPR – consente ai portatori di un interesse proprio o strettamente connesso di esercitare i diritti sulla privacy. Ciò permette a chi resta dopo di noi di intervenire, anche oltre la nostra volontà manifestata nel testamento digitale, per l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione e/o l’opposizione all’utilizzo, con la possibilità di superare le ultime volontà in caso di espressa compromissione dei diritti patrimoniali di successione.