Istituti di credito – Responsabilità dell’intermediario – Pronuncia ABF

27 marzo 2019

La mancata installazione o l’inefficiente funzionamento di sistemi di allerta configura una responsabilità dell’intermediario per le frodi subite dal cliente.

Nel caso di frodi, l’intermediario è responsabile se la mancata attivazione di sistemi di allerta sia da ritenersi sintomo di una responsabilizzante disfunzione.

Con una recente pronuncia l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) – Collegio di Palermo, ha accolto un ricorso presentato dal nostro studio, statuendo che la mancata installazione di sistemi di allerta configurino una disfunzione organizzativa dell’intermediario che deve essere ritenuto responsabile, pertanto, delle operazioni illecite subite dal Cliente.

Nel caso di specie, l’intermediario aveva omesso di attivare ogni sistema di allerta, pur registrando e contabilizzando numerose operazioni (ben 13 prelievi), avvenute in un ristretto ambito temporale, alcune delle quali di valore superiore al limite giornaliero consentito. Operazioni che si erano registrate anche dopo il blocco della carta da parte del titolare.

Di seguito il testo della pronuncia dell’ABF – Collegio di Palermo.


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