Legittima la notifica effettuata con modalità telematiche – Generazione della ricevuta di avvenuta accettazione oltre le ore 21

16 aprile 2019

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, inserito dall’art. 45-bis, c. 2 lett. b. del d.l. n. 90 del 2014 e s.m.i.) nella parte in cui prevedeva che la notifica di un atto effettuata con modalità telematiche, con generazione della ricevuta di avvenuta accettazione oltre le ore 21 ma entro le ore 24, dovesse considerarsi perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di effettiva ricezione dell’atto medesimo (su tale argomento cfr. nostro approfondimento del 07/09/2018).

La questione è stata sollevata dalla C. Appello di Milano chiamata a decidere sull’ammissibilità di un appello notificato a mezzo PEC con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21.00 (ma entro la mezzanotte) del giorno di scadenza del termine per impugnare. Secondo i giudici del rinvio, infatti, l'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, contenente la disciplina sul tempo delle notificazioni con modalità telematiche violerebbe infatti gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che "La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo."

Secondo la Consulta, se Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21, “è stato introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica”, per altro verso tale limitazione temporale impedisce al mittente di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno”.

La Corte continua definendo la norma irrazionale in quanto non tiene conto della diversità e peculiarità della strumentazione tecnologica, quale appunto la pec, rispetto al sistema tradizionale che, invece, è legato all’apertura degli uffici.

Ciò posto la Corte conclude dichiarando l’illegittimità della norma.


File PDF