Sicurezza sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione

10 maggio 2019

Il mancato adempimento degli obblighi sulla sicurezza sul lavoro espone il datore di lavoro, in relazione al diverso grado di responsabilità civile, penale e amministrativa, alla applicazione a suo carico di sanzioni a diverso titolo.

A fronte dell’obbligo del datore di lavoro che sia anche RSPP, (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione),  di provvedere alla formazione ed all’aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nonché degli addetti alle attività di prevenzione, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e comunque gestione dell’emergenza, nonché alla formazione specifica per l’uso di attrezzature di tutti lavoratori, l’omissione espone il datore di lavoro all’applicazione della sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda nelle cifre stabilite dall’art. 55 comma 5 del T.U. Sicurezza DLgs 81/2008.

Il nuovo regime sanzionatorio, in materia di omessa formazione, introdotto con il DLgs 151/2015, che ha limato il T.U. sicurezza, ha sostanzialmente graduato l’imposizione ancorandola al numero dei lavoratori coinvolti nel controllo, stabilendo il raddoppio della sanzione dei lavoratori sono in numero superiore a 5 e la triplicazione se i lavoratori coinvolti sono in numero superiore a 10.

Ne consegue che qualora il datore di lavoro non vi adempia e si verifichi un infortunio, lo stesso “sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento”.

Secondo l’ormai costante orientamento della Suprema Corte, nella verificazione di infortunio, il discrimen da individuare nell’accertamento della responsabilità datoriale, è dato dall’adempimento degli obblighi alla formazione e informazione.

Se il lavoratore è stato adeguatamente formato e nel rispetto di tutte le altre norme, il suo comportamento imprudente e/o negligente causativo di danno, non grava sul datore di lavoro, diversamente vi è responsabilità acclarata e non surrogabile dal personale bagaglio di esperienza del lavoratore coinvolto, pur se data dalla pluriennale esperienza operativa o da conoscenza acquisita per la collaborazione tra colleghi.

Di contro il rispetto dell’obbligo della formazione e informazione, nonché l’adozione dei presidi di sicurezza non esime il datore di lavoro e o il preposto con apposita delega, dalla responsabilità penale in caso di infortunio nel quale si accerti la mancata adozione, per esempio, dei dispositivi di protezione individuale.