Il Consiglio di Stato ha scelto, tra i programmi di messaggistica istantanei Telegram, per avvisare gli avvocati sullo stato delle cause.
Il progetto denominato “In udienza con un messaggio”, che partirà in via sperimentale con le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, e solo successivamente con quelle del TAR, dal prossimo 6 giugno, prevede infatti che gli avvocati interessati, a seguito dell’iscrizione al canale Telegram (CDS_Sezione_Sesta) riceveranno informazioni sui lavori dell’udienza: numero di chiamata, chiamata successiva, interruzioni e riprese di lavoro.
Il Canale, tuttavia, prevede solo la ricezione dei messaggi e non vi sarà anche la possibilità da parte dell’utente di rispondere.
Consci delle differenze pratiche e sostanziali tra PAT e PCT, non possiamo fare a meno di rilevare che, mentre, il giudice amministrativo si mostra sempre più smart e telematico in ogni stato e grado del giudizio, nel giudizio civile vi sono numerose difficoltà pratiche per il mancato avvio del processo civile telematico in Cassazione.
Numerose sono le pronunce di improcedibilità dei ricorsi per Cassazione dovuti alle omesse o inesatte attestazioni di conformità degli atti depositati telematicamente in primo e secondo grado.
In sintesi: mentre i primi due gradi del giudizio si svolgono con modalità telematiche, una volta giunti in Cassazione, bisogna produrre alla S.C. tutto su supporto analogico corredato dall’asseverazione di conformità sottoscritta in modo autografo dall’avvocato.
Ciò è giustificato dal mancato avvio del processo telematico anche innanzi alla Suprema Corte che, più volte ha affermato, che le anzidette formalità sono necessarie in quanto il Giudice di legittimità non ha accesso al fascicolo telematico ed è quindi impossibilitato ad un eventuale controllo.
Attraverso l’asseverazione di conformità il difensore si assume la responsabilità della corrispondenza tra il fascicolo telematico e quello analogico.